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Anticorruzione

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - SEGNALAZIONI DI ILLECITO

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione del Comune di Sgurgola, allo scopo di prevenire fatti, situazioni, condotte o comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi imputabili a strutture e dipendenti del Comune, riceve da parte dei cittadini e delle organizzazioni economiche e sociali eventuali segnalazioni di episodi anomali.

 

Tra questi possono rientrare: richieste di documenti inutili pretestuosamente finalizzate a rallentare i procedimenti amministrativi, ritardi inammissibili per l'adozione dei provvedimenti, o comunque tutti quegli episodi che possano essere collegabili a fenomeni potenzialmente corruttivi.

 

I messaggi, indirizzati al Responsabile Anticorruzione, rimarranno riservati e il nominativo di chi li ha inviati non sarà divulgato in alcun modo. Chi intende corrispondere, mediante mail o mediante posta tradizionale, dovrà inserire nel corpo della mail, ovvero nella nota spedita via posta tradizionale, la seguente dichiarazione:

 

"Dichiaro di essere a conoscenza della normativa di cui al decreto legislativo n.196/03 e di aver preso atto dei diritti di cui all'art.7, autorizzandovi, in maniera piena, ferma ed incondizionata, al trattamento dei dati personali che mi riguardano siano essi comuni, sensibili, e/o giudiziari a norma degli art 23 e 26 del T.U. privacy".

Si precisa che i dati personali saranno comunque tutelati da segreto d’ufficio.

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione  - Comune di Sgurgola

Via Roma, 10 - 03011 Sgurgola (FR)

Per segnalare le eventuali situazioni di rischio corruzione nell'attività amministrativa del Comune è attivo l'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.sgurgola.fr.gov.it

WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

L’Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di “consultazione pubblica”, le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).

La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente” da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

In particolare

  1. l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;

  2. l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;

  3. la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

  4. il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Le segnalazioni non possono essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1 lett. a), della L. 241/90 e s.m.i. Le disposizioni di tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non trovano applicazione qualora disposizioni di legge speciale ne vietino l'opposizione (es. indagini penali o tributarie, ispezioni disposte dall'autorità giudiziaria).

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

La tutela del whistleblower trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.

Il dipendente deve essere “in buona fede”. Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

L’ANAC, ritiene che “solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela” riservate allo stesso.

Modello per la segnalazione

 

Link Anac:

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 la legge sul Whistleblowing che entra in vigore il 29 dicembre 2017.

 

Whistleblowing - Monitoraggio sull’applicazione dell’isituto per la segnalazione di illeciti nella PA

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